Diventare counselor ad indirizzo psicobiologico tramite il percorso di Counseling proposto dalle scuole certificate UNIPSI consente il libero e legittimo esercizio dell'attività di consulenza a norma degli articoli 2222 seguenti del codice civile ed è costituito di quattro moduli integrati. 

La consulenza psicobiologica è rivolta alla promozione del benessere e alla ricerca della qualità della vita, e si fonda su impianto teorico, metodo, contenuto, scopi elaborati dal Comitato scientifico di UNIPSI, diretti dal dr. G.A. Morina (Psicologo iscritto all'Albo degli Psicologi, laurea in Giurisprudenza, in Scienze e tecniche Neuropsicologiche, in Psicobiologia del comportamento umano, in Sociologia, tutte con la votazione di centodieci con lode).

Il Counseling psicobiologico non si fonda su contenuti della psicologia clinica, non ha nessun interesse alla formulazione di diagnosi e tantomeno di cura di patologie e disturbi di qualsiasi tipo, essendo esclusivamente rivolto alla cura del benessere, in maniera autonoma e totalmente estranea all'ambito medico, psicologico, clinico e sanitario.

Il counseling tradizionale si fonda sulla psicologia clinica e sulla psicopatologia ed è un approccio riservato agli psicologi.

Il Counseling Psicobiologico si fonda sulla Psicobiologia del comportamento umano, e non è un semplice approccio, ma una disciplina su rigorose basi scientifiche e una libera attività professionale che si fonda sulla formazione e  sulla consulenza in materia di stile e qualità della vita.

Non esistono, e affermare il contrario costituisce pubblicità ingannevole o vera e propria truffa, percorsi preferenziali offerti da scuole di Counseling e relative ad associazioni di categoria che abilitino all'esercizio di questa professione e i cui titoli costituiscano presupposto necessario per l'esercizio dell'attività di counselor.

Non esiste neppure l'obbligo, per frequentare una scuola di counseling ed esercitare tale attività, del possesso di un titolo di laurea triennale e tantomeno, nell'epoca del corona Virus, l'obbligo, l'opportunità e l'utilità di assistere a lezioni in presenza in aula. Ogni affermazione che induca credere a questo dato falso sarà perseguita per legge.



L'offerta formativa SSCP è la più autorevole, per l'impianto teorico originale e autonomo delle sue scuole, e la più economica in quanto gestita da una associazione culturale di ricerca scientifica senza scopo di lucro. 

La Scuola è così articolata:

La Scuola superiore on-line in Counseling ad indirizzo psicobiologico conferisce, a seguito del superamento di esami online, il diploma di counselor ad indirizzo psicobiologico (Monte ore certificate da UNIPSI in conformità con i requisiti richiesti per l'accreditamento da parte della Federazione Italiana Counseling: 1800). 

Lo studio si svolge su materiale didattico appositamente redatto per la formazione a distanza delle nostre scuole, ed è il più corposo, approfondito e completo a livello europeo, essendo costituito, come richiedono le Linee guida europee, di manuali e testi di livello universitario esclusivi per un totale superiore a 5000 pagine totali. Tutto il materiale didattico è gratuito e resta in possesso dell'allievo per sempre.

Il costo per ciascuno dei quattro moduli di cui si compone la scuola on-line, è di € 380.  

Tutto il percorso si svolge interamente a distanza.

Le scuole certificate UNIPSI sono le uniche a fornire un monte ore totale superiore a 1800, a un costo enormemente inferiore a quello proposto dalle scuole di Counseling in circolazione,  con tempi molto più ridotti.

Il percorso didattico e formativo è costituito di materiale didattico in forma di dispense, manuali, testi scientifici, audiovideo delle lezioni,  rendendo la proposta delle scuole commerciali di Counseling,  che obbligano a una antiquata frequenza triennale  in aula, assolutamente inutile,  oltre che esageratamente dispendiosa e priva di un impianto teorico  e metodologico autonomo.



Nessuna legge, in nessun paese del mondo impone il possesso di un titolo di studio specifico per l'esercizio dell'attività di counselor, che è una attività libera  e professionalmente regolamentata dal Codice Civile in Italia (articoli 2222  e seguenti).

Diffidate, quindi, e non esitate a denunciare quelle scuole e organizzazioni che, configurando il reato di truffa, affermano che sia necessario, per svolgere l'attività di counselor legittimamente, il possesso di un titolo da esse e solo da esse rilasciato.



La legge n° 4 del 2013, nata per regolamentare l'attività di categorie professionali come gli amministratori di condominio, esperti e tecnici in ecologia ambientale, ecc., è stata abilmente sfruttata da naturopati, guaritori e counselor per fornire al pubblico una illusoria forma di legittimazione. Essa non regolamenta nessuna attività professionale, ma lascia libere le associazioni di definire i criteri di appartenenza ad esse, ai fini dell'attività professionale, e quindi rende il panorama del Counseling ancora più confuso di quello precedente, nel quale decine di associazioni di categoria, ognuna in maniera autonoma e in contrasto con le altre, proponevano, e propongono, il loro indirizzo e le loro regole ai fini dell'esercizio dell'attività di Counseling. Se questa fosse davvero legislativamente regolamentata, non esisterebbero così tante associazioni di categoria e il Counseling avrebbe una sua definizione fondamentalmente univoca.


Le seguenti affermazioni rispondono a quelle che, a nostro parere, sono informazioni e dati oggettivi e incontestabili relative alla professione di counselor. Naturalmente, siamo pronti a rettificare immediatamente di fronte a qualsiasi dimostrazione della inesattezza delle medesime, purché, ovviamente, correttamente argomentata.



- Il Counseling  costituisce un approccio elaborato da alcuni autori del secolo scorso all'interno della cosiddetta psicologia umanistica e non è mai stato inteso come professione autonoma.


Lo stesso Carl Rogers ha dedicato gran parte del suo lavoro e del suo famoso testo "La terapia centrata sul cliente" allo studio e al trattamento in senso allopatico della schizofrenia, e non delle cura delle persone sane, dimostrando come l'impostazione teorica e pratica della disciplina fosse inserita all'interno del paradigma biomedico e allopatico.

Ancora oggi il Counseling, così come diffuso dalle scuole di Counseling tradizionale, soffre della sua assoluta incapacità di definirsi come professione sanitaria, oppure non sanitaria, e mentre lo si proclama come terapia rivolta alle persone sane, viene invece insegnato e utilizzato abitualmente per la cura di disturbi psichici, sulla base di categorie e classificazioni di carattere psichiatrico e psicopatologico con ciò configurando in chi lo pratica il rato di abuso della professione di psicologo.

Il Counseling Psicobiologico è estraneo ai contenuti, agli scopi e a metodi e strumenti del counseling psicologico tradizionale, essendo nato per promuovere il benessere (materia estranea alla formazione di medici, psicologi e counselor tradizionali) in maniera totalmente autonoma.

Poiché il counseling costituisce una forma di approccio al benessere slegato dall'approccio biomedico e psicoterapeutico, scuole e associazioni di categoria dovrebbero costituirsi e operare intorno a un nucleo di base condiviso costituito da un impianto teorico, un metodo, tecniche, codice deontologico, che le differenzino dalle scuole di psicoterapia e definiscano in maniera autonoma, precisa e dettagliata quale sia l'ambito di competenza, di attività, quali gli scopi dell'attività di counseling, al di fuori di vaghi riferimenti ai soliti autori della psicologia umanistica e del ruolo taumaturgico del colloquio empatico. Questa definizione precisa, dettagliata e cristallina, delle competenze autonome del counselor, non è fornita né dalle scuole di counseling né dalle loro associazioni di categoria.

La Scuola superiore di counseling ad indirizzo psicobiologico SSCP ha elaborato nel corso degli ultimi vent'anni un preciso impianto teorico, pratico, metodologico, epistemologico, relativo all'attività autonoma di counseling, erogando corsi che si basano su testi e manuali che illustrano la modalità di svolgimento della consulenza psicobiologica  secondo principi, un metodo e utilizzando tecniche assolutamente autonome rispetto a quelle della psicologia e della psicoterapia.



- Il counseling, in quanto professione autonoma, non è regolamentato in nessun paese del mondo attraverso una legge dello Stato che specifichi quale sia il percorso formativo di livello universitario e quali i criteri che debbano essere seguiti ai fini del riconoscimento della relativa competenza o abilitazione.

Chiunque, indipendentemente dai titoli di studio posseduti, pubblici o privati, oggetto di riconoscimento e regolamentazione da parte di una legge dello Stato, oppure di una semplice illustrazione all'interno del percorso di studi di una scuola privata, può legalmente e legittimamente esercitare la professione di counselor, purché nel rispetto della normativa fiscale  e di quella vigente.


In mancanza di regolamentazione legislativa (e non di riconoscimento, termine che non significa assolutamente nulla) della professione di counselor, quest'ultima è legittimamente praticabile in  in quanto qualificabile come consulenza, cioè prestazione di opera professionale di tipo intellettuale, e come tale regolamentata dagli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile.

Qualsiasi affermazione relativa alla necessità di acquisizione tramite lo studio presso associazioni o scuole private, di titoli, attestati o diplomi, che qualifichino la persona come counselor, è falsa, ingannevole e illusoria, in quanto non esiste alcun obbligo legislativo di conseguimento di alcun titolo per poter esercitare legalmente e legittimamente la professione di counselor.

l'iscrizione, successiva al conseguimento di un titolo privato di counselor, a una delle varie associazioni di categoria, non è obbligatoria e non costituisce titolo preferenziale ai fini dell'esercizio della professione né fornisce alcuna garanzia circa la modalità con cui la persona svolgerà, più o meno legittimamente, la professione di counselor. Le sentenze già pronunciate in materia da parte dell'autorità giudiziaria lo dimostrano chiaramente.
Non esiste alcun motivo che giustifichi l'esercizio della professione di counselor quando questa si configuri come sostegno psicologico o assistenza nei confronti di persona che lamenti disturbi o malessere psichico, dal momento che tali compiti sono già stati regolamentati dalla legge attraverso l'istituzione e l'abilitazione della figura dello psicologo e dello psicoterapeuta.

Il counseling è quindi una modalità di approccio al cliente propria della relazione d'aiuto, che non richiede, per il suo legittimo esercizio, alcun titolo, riconoscimento, accreditamento, "abilitazione",  né il possesso di alcun attestato, diploma o altro titolo, e tanto meno l'iscrizione a una delle varie associazioni di categoria, dal momento che la categoria è assolutamente eterogenea e ogni scuola insegna il Counseling secondo un indirizzo diverso.
Non esistono al mondo diplomi di laurea in counseling per i quali sia prevista una specifica regolamentazione legislativa che ne definisca inequivocabilmente le competenze e neppure esiste alcun motivo per pretendere che l'accesso alle relative scuole, tutte private, sia riservato esclusivamente a diplomati di scuola superiore o, persino a psicologi.
Come dimostrano le numerose sentenze nelle quali l'Ordine degli psicologi è stato chiamato in causa da associazioni private di categoria che pretenderebbero di rappresentare il counseling in Italia, così come abitualmente insegnato e praticato, il counseling tradizionale si configura come nient'altro che una modalità di fornitura di sostegno psicologico (come tale di competenza psicologica) o di assistenza nei confronti di persone che lamentino disturbi psichici, seppur lievi, spesso diagnosticati come tali dagli stessi counselor, con ciò violando la competenza degli psicoterapeuti.


E' quindi fuorviante, ingannevole e illusorio affermare che l'esercizio di questa professione richiede il possesso di un qualche titolo, oltretutto privato.
Le associazioni di categoria in materia di counseling non rappresentano l'intera categoria, ma ognuna una parte di persone che avrebbero conseguito il diploma in una delle decine o centinaia di scuole di counseling, ognuna delle quali propone un programma e piano di studi differente, modalità differenti di intendere il counseling,  di insegnamento e di formazione, spesso in contraddizione tra loro.  Si va da scuole che insegnano la psicoterapia breve sulla base dello studio del DSM IV  e della psicopatologia in genere,  alle scuole di counseling astrologico, a quelle di orientamento più frivolo e spiritualista come quelle dei seguaci dello psichiatra Assagioli.


Il fatto che la maggior parte delle scuole di counseling privilegi l'insegnamento della psicologia clinica, della psicopatologia, e si richiami nel nome e nei contenuti, a specifici indirizzi di scuole di psicoterapia (Gestalt,  psicanalisi junghiana,  psicoterapia sistemica, analisi transazionale,  e così via),  e non sia dotata di un impianto teorico, di un metodo e di tecniche terapeutiche autonome rispetto a quelle della psicologia e della psicoterapia, è la dimostrazione del fatto che esse tendono semplicemente ad occupare uno spazio parzialmente  trascurato da psicologia e psicoterapia, ma che è comunque di competenza di queste categorie professionali, già abilitate.


L'unica forma di counseling che non invade l'ambito di competenza di altre categorie professionali è quella di impostazione salutogenica, rivolta alla cura della salute e del benessere, e centrata su una analisi di tipo esistenziale, filosofica, antropologica  della persona sana, non di quella che richiede la risoluzione di problemi o che lamenta disturbi di qualunque tipo. Non viola le competenze di psicologi e psicoterapeuti un counseling ad indirizzo filosofico, né quello ad indirizzo psicobiologico, il quale si occupa in maniera specifica e approfondita della cura dei diversi aspetti che contribuiscono al miglioramento della qualità della vita.


Contrariamente a pure e semplici affermazioni di principio non corrispondenti a quanto effettivamente insegnato e praticato, le scuole di counseling tradizionale non insegnano il counseling come cura della salute e del benessere in vista del miglioramento della qualità della vita, perché non si occupano  della persona nella sua integrità, ma solo come portatrice di disturbi o problemi specifici.
Esse non possono affermare di occuparsi di aspetti diversi da quelli di competenza di psicologi e psicoterapeuti, ossia quelli legati al miglioramento della qualità della vita della persona, perchè non hanno alcuna competenza in materia di aspetti riguardanti la qualità della vita  in un'ottica salutogenica, quali l'alimentazione e l'integrazione nutrizionale ed erboristica, la cura del corpo tramite massaggi, ginnastica, attività fisica e sportiva, la cura della mente attraverso il suo esercizio, le tecniche di meditazione, di respirazione e di rilassamento e l'attenzione continua alla ricerca di una conoscenza consapevole, la cura dello spirito e della ricerca del significato della vita. Tutti questi aspetti sono oggetto di studio, di ricerca e di insegnamento solo da parte della Università popolare di scienze della salute psicologiche e sociali, e, nonostante gli ingannevoli proclami, non sono contemplate all'interno dei piani di studio delle scuole di counseling tradizionale, nè, tantomeno, fanno parte delle competenze di psicologi e psicoterapeuti.


In conclusione, e questa è una nostra personale opinione, in una situazione di confusione legislativa e di totale mancanza della definizione dei contenuti, dei limiti e degli scopi della professione di counselor, proporre, da parte della maggioranza delle Scuole di Counseling tradizionale, come necessario ai fini dell'esercizio della professione un percorso di studio privato, che ognuna delle centinaia di scuole di counseling definisce autonomamente, del costo di parecchie migliaia di euro e con un impegno almeno triennale, con la prospettiva illusoria di sicuri e redditizi sbocchi di lavoro e di una futura regolamentazione legislativa della professione, non è soltanto un comportamento ingannevole, ma, sul piano umano, piuttosto ignobile.