La figura professionale del naturopata, regolamentata da apposita legge, è prevista esclusivamente negli Stati Uniti con la qualifica di "medico naturopata", dove pochissime università private (godendo dei benefici di una legislazione molto permissiva) laureano medici naturopati, i quali curano patologie, a differenza dei naturopati tradizionali, ma dopo aver seguito una formazione analoga a quella dei loro colleghi medici.
In Germania gli heilpraktiker e in Svizzera i Naturartzt non sono naturopati, ma operatori sanitari che compiono, tra l'altro, atti medici e chirurgici.
In altri paesi, questa figura è semplicemente prevista, ma non regolamentata, dal momento che non esiste alcuna definizione precisa, univoca e universale delle sue specifiche competenze e nessuna legge al mondo ha mai regolamentato la professione di naturopata, definendo percorso formativo, codice deontologico, ambito di operatività e di competenza, costituzione di Albo professionale, Esame nazionale di abilitazione.
In Italia il Codice Civile, agli articoli 2222 e seguenti, prevede e disciplina l'attività di prestazione d'opera intellettuale, ossia di consulenza. È solo in questa forma che la naturopatia, che non è medicina ma una filosofia pratica di vita, può essere praticata, al di fuori dell'ambito sanitario.
Dato l'interesse per il "naturale", le medicine alternative in genere, le cure naturali, negli ultimi decenni si sono moltiplicate scuole di naturopatia fasulle le quali insegnano la cura di patologie con rimedi naturali qualificandola come naturopatia. In questo caso, si tratta di medicina naturale, come tale praticabile solo ed esclusivamente dal medico e altrimenti perseguibile come reato di esercizio abusivo della professione medica.
Il business, tuttavia, è allettante e le scuole di naturopatia, con le loro finte "Federazioni" e le "certificazioni" fasulle, sorgono come funghi.
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Il business della naturopatia, dimenticandosi di delineare e definire quali siano le competenze del naturopata (a tutt'oggi, definito come una sorta di ""riequilibratore in materia di salute e benessere" - che è evidentemente una definizione ridicola) sta cercando da decenni una sorta di legittimazione.
L'occasione più recente è venuta dall'entrata in vigore della legge numero quattro del 14 gennaio 2013, la quale non disciplina e non regolamenta nulla, ma prevede solo le norme per l'accesso a un registro privo di validità legale di abilitazione, da parte di qualsiasi associazione di categoria professionale.
Naturalmente, le scuole di naturopatia ne hanno approfittato per qualificarsi come scuole "in linea con la legge n° 4 del 2013" e poi, non potendo fornire niente di più che queste inutili parole, si sono rivolte a società private di certificazione che, previo esame, ne fornissero una in sostituzione di un titolo legalmente valido. La norma UNI, per esempio, astutamente citata da molte di queste scuole, non è una norma di legge come si potrebbe pensare, ma una certificazione privata che riguarda la qualità della gestione di una società, priva di valore legale di titolo di abilitazione alla pratica professionale.
Si ricorda che qualunque titolo in materia di salute e benessere rilasciato da scuole appartenenti ad associazioni le quali facciano parte dell'elenco di cui alla legge n° 4 del 13 gennaio 2014 non è un titolo legalmente valido. Un titolo legalmente valido è solo quello che viene rilasciato da ente (scuola, università, ente di formazione riconosciuto dallo Stato) a seguito di precisa e specifica regolamentazione del percorso di studio e attribuzione esplicita di tale validità legale da parte di una legge statale. La legge n° 4 del 2013 non prevede, nella maniera più assoluta, la definizione e la regolamentazione del percorso di studi per diventare naturopata, così come di altre discipline per la salute e per il benessere.
Deve essere altrettanto chiaro che il titolo rilasciato da queste scuole (che si riferiscono ingannevolmente alla legge° 4 del 2013) non è un titolo che abilita alla professione. Tale affermazione, non solo è falsa, ma è perseguibile penalmente.
L'abilitazione alla professione, infatti, è tale solo se prevista è regolamentata da una legge dello Stato, la quale prevede anche, oltre alle caratteristiche del percorso di studi e di tirocinio, anche l'esame (di Stato, e non quello privato fornito dagli enti di certificazione di cui sopra) e l'iscrizione ad un Albo.
RICORDIAMO, QUINDI, CHE CONFIGURA UN PRECISO REATO DEFINIRSI E QUALIFICARSI COME NATUROPATA ABILITATO A NORMA DELLE LEGGE N° 4 DEL 2013, PERCHE' TALE LEGGE NON REGOLAMENTA LA PROFESSIONE DI NATUROPATA, NE' ALCUNA ALTRA PROFESSIONE, MA SI LIMITA A PREVEDERE LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, SENZA FORNIRE ALCUNA VALIDITÀ LEGALE, ABILITAZIONE, RICONOSCIMENTO.
OGNI AFFERMAZIONE CONTRARIA E' SOLO FRUTTO DI IGNORANZA O MALAFEDE.
Quindi, tutte quelle associazioni che stanno speculando sull'ignoranza dei cittadini proponendo corsi che abilitano all'esercizio di nuove professioni in materia di salute e di benessere e che dichiarano che i loro titoli siano legalmente validi a norma della legge in questione, stanno, per ignoranza o malafede, dichiarando il falso e sono quindi perseguibili penalmente.
Si raccomanda, quindi, di informarsi in maniera seria circa le competenze del naturopata consultando attentamente il sito della Federazione Italiana Naturopati, la quale riporta, oltre all'elenco delle scuole da essa riconosciute, quello dei criteri cui tali scuole devono attenersi ai fini del riconoscimento della qualità e della validità del loro insegnamento a norma di legge e delle Linee guida europee.