SCUOLE DI NATUROPATIA E LEGGE N° 4 DEL 2013
ATTENZIONE: NUOVE PUBBLICITA' FALSE E INGANNEVOLI DI ALCUNE NOTE SCUOLE DI NATUROPATIA TRADIZIONALE
L'Università popolare UNIPSI si vede costretta, per l'ennesima volta, a segnalare ai suoi soci come sia tuttora in atto il tentativo, da parte di alcune scuole di naturopatia, di attirare nuovi clienti facendo leva su informazioni scorrette, false, ingannevoli e approfittando dell'ignoranza e della credulità popolare, che riguardano falsi e ingannevoli riferimenti tra scuole di naturopatia e legge n° 4 del 2013.
Nonostante la maggior parte delle scuole abbia dovuto, seppur a malincuore, riconoscere come naturopatia e counseling siano attività che possono essere svolte solo nella forma di consulenza (come da sempre sostenuto da UNIPSI) alcune scuole stanno cercando di far credere che i titoli da esse rilasciati abbiano un qualche valore ai fini della regolamentazione della legge n°4 del 2013.
In realtà, dichiarare che l'insegnamento proposto da una scuola di naturopatia e il titolo da essa rilasciato sia in qualche modo “utile” (o addirittura indispensabile),“conforme” o “in linea” con la legge n°4 del 2013 è una pubblicità ingannevole e configura la fattispecie di reato, dal momento che tale legge non disciplina la naturopatia ma prevede soltanto un elenco di associazioni tra le quali non esistono associazioni di scuole di naturopatia.
Quindi, queste scuole, ma anche i singoli naturopati o counselor che a questa legge fanno riferimento, stanno ingannando, per ignoranza o in malafede, tutti i cittadini, perché dichiarano un riferimento non meglio identificato a una legge con la quale essi non hanno nulla a che fare, e dalla quale, anzi, sono state escluse le loro associazioni di categoria.
Perché il riferimento di Scuole di naturopatia e legge n° 4 del 2013 sia legittimo, occorre infatti appartenere a una Associazione di categoria che sia inclusa nell'elenco redatto dal Ministero dello sviluppo economico.
Nessuna di queste scuole e nessuno dei naturopati o dei counselor che fanno riferimento a tale legge fa parte di una associazione di categoria inclusa in tale elenco.
Il rapporto tra Scuole di naturopatia e legge n° 4 del 2013 è quindi inesistente e pubblicizzato in maniera ingannevole.
È poi clamoroso il caso di una scuola di naturopatia la quale, oltre a continuare a definirsi come scuola di medicina tradizionale (salvo poi negare che il suo insegnamento sia di tipo medico, seppur “alternativo”, e rivolto alla cura di patologie), aveva costituito un'associazione di categoria che è stata immediatamente e chiaramente esclusa dall'elenco di cui alla legge in questione proprio perché tale insegnamento era sovrapponibile a quello medico. Ciononostante, senza vergogna e senza pudore, questa scuola si presenta ora con programmi che, nella sua pubblicità, sarebbero “conformi ai criteri di cui alla legge n°4 del 2013", anche se proprio la sua associazione di categoria è stata esclusa dalla regolamentazione di cui a questa legge.
E’ importante sottolineare, per concludere, che il tempo della impunità, delle pubblicità ingannevoli e della speculazione nei confronti dei cittadini più sprovveduti è giunto al termine. I carabinieri del NAS e il Garante per la pubblicità sono già stati attivati, su segnalazione degli Ordini dei Medici e di quello degli Psicologi competenti per territorio, per indagare ed evidenziare le responsabilità di queste organizzazioni e di quei naturopati o counselor che pubblicizzano la loro attività e vendono i loro servizi tramite riferimenti falsi e ingannevoli alla legge in questione, e che insegnano ed esercitano un'attività illecita che è già stata giudicata dal Ministero dello Sviluppo economico come sovrapponibile a quella del medico o dello psicologo.
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